Quante volte gli amministratori di condominio sono contattati da condomini perché il vicino tiene la musica alta, il cane di quelli l’appartamento al piano superiore non li fa dormire, etc.. E quante volte il povero amministratore di turno si è sentito impotente di fronte e ha perso anche la fiducia di alcuni condomini perché questi ultimi non si sono sentiti tutelati, o peggio, hanno creduto che l’amministratore fosse in combutta con il condomino dal quale provenivano le immissioni rumorose. Il problema delle immissioni è molto delicato, perché incide in modo sensibile sulla qualità della vita dei condomini.

D’altro canto quasi mai l’amministratore ha responsabilità sul punto, e spesso non ha nemmeno il diritto di intervenire. Quando ne ha diritto, poi, non sempre ha strumenti efficaci per ottenere il risultato sperato.

Innanzitutto incominciamo a dare delle delucidazioni:

L’amministratore agisce solo all’interno delle proprie attribuzioni, cioè sulle materie indicate dal codice civile, dalle leggi speciali e dal regolamento di condominio. Tra le attribuzioni derivanti dal codice civile vi è il far rispettare il regolamento di condominio ed attuare le delibere assembleari. Per cui se il regolamento di condominio pone degli orari in si deve rispettare il riposo delle persone, o se l’assemblea affida questo compito all’amministratore, quest’ultimo potrà invitare i “disturbatori” ad attenersi alle norme del regolamento condominiale. Non può tuttavia l’amministratore intervenire sui singoli condomini vietando loro in modo coercitivo le condotte contestate. Al massimo potrà comminare delle sanzioni, sempre che il regolamento le abbia previste.

Vi è poi sempre da ricordare che perché le immissioni acustiche siano illegittime devono superare i limiti della normale tollerabilità. In alcuni casi si può fare riferimento alle tabelle previste dal secondo comma dell’art.2 del DPCM 01/03/1991, tenendo però a mente alcune considerazioni. Se le rilevazioni fonometriche indicano un superamento dei limiti, le immissioni sono sempre illegittime, ma anche sotto la soglia indicata potrebbero essere illegittime. Infatti l’altro fondamentale parametro che deve essere tenuto in considerazione quando si parla di immissioni è il limite della “normale tollerabilità”.

Ha chiarito la Suprema Corte che:

“Il limite di normale tollerabilità non è assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, secondo le caratteristiche della zona, per cui tale limite è più basso in zone destinate ad insediamenti abitativi, ma è anche vero che la normale tollerabilità non può essere intesa come assenza assoluta di rumore. In altri termini, il fatto che un rumore venga percepito non significa anche che sia intollerabile. La normale tollerabilità, poi, va riferita alla sensibilità dell’uomo medio. Non si può, infine, non tenere conto della durata continua o della occasionalità delle immissioni sonore” (Cass. Civ. 3440/2011). L’azione giudiziaria che si dovrebbe attivare per propria tutela sarebbe volta al risarcimento del danno da lesione alla salute, in quanto con difficoltà una richiesta di risarcimento sulla base dell’art.844 cc vedrebbe un risultato soddisfacente. Si dovrà pertanto indicare il danno alla salute subito, con tanto di perizia medico-legale.

Fonte: Danea.it