Come enunciato dall’ articolo 1130 del codice civile, fra i compiti dell’amministratore troviamo quello di curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio e dei dati catastali di ciascuna unità immobiliare.

 

La norma puntualizza che “ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore” in forma scritta entro sessanta giorni e in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni l’amministratore può richiedere tramite pec o raccomandata, le informazioni necessarie alla tenuta del registro. Trascorsi trenta giorni, in caso di mancata o incompleta risposta “l’amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili.

 

Amministratore e anagrafe: la revoca dell’incarico

 

Da quanto esposto si evince che l’amministratore sia l’unico soggetto responsabile della tenuta e compilazione del registro e in nessun caso possa esimersi da tale incombenza. Se ciò dovesse accadere, ci troveremo nella casistica di grave irregolarità e l’amministratore, come previsto dall’ articolo 1129 comma 11 C.C.  rischierebbe la revoca dall’incarico. Nel registro di anagrafe condominiale deve essere indicato anche ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio e la presenza di eventuali certificazioni.

 

Amm. Vincenzo De Biase