Il rinnovo tardivo costituisce reato perseguibile penalmente

L’argomento, seppure oggetto di ampie discussioni, è già stato ampiamente affrontato dalla Direzione Centrale dei Vigili del Fuoco con la circolare prot. n. 5555 del 18.04.2012, che fornisce alcuni chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 5 del D.P.R. 151/2011 (Attestazione di Rinnovo Periodico della Conformità antincendio). Si riporta a seguire il testo integrale della nota.
L’attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio é istituto ispirato al principio disemplificazione, già presente nel regime precedente al DPR 151/2011. E’ previsto che la stessa sia effettuata “ogni cinque o dieci anni”, in relazione al tipo di attività, come peraltro sancito anche dall’articolo 16 del d.lgs. 139/2006.
Con la nuova normativa si vuole specificare che con il rinnovo periodico della conformità antincendio é necessario attestare di aver posto in essere una strategia antincendio effettuata anche attraverso la verifica di tutte le misure antincendio presenti nel complesso, sulla base del primo atto autorizzativo presentato e di tutte le SCIA che sono intervenute successivamente.La presentazione di attestazione di rinnovo oltre i termini di legge potrebbe sottintendere o ad una temporanea interruzione dell’attività o all’esercizio dell’attività stessa in violazione dell’obbligo di cui all’art. 5 del DPR 151/2011.
Da un punto di vista penale, data la potenziale violazione del1’obbligo di cui all’art. 5 del DPR 151/201 l, il Comando potrà accertare, anche con l’esecuzione di un controllo mediante visita tecnica ai sensi dell‘art.19 del d.lgs. l39/2006 e senza oneri finanziari aggiuntivi per l’utente, se sussistono i presupposti per procedere, ai sensi dell’articolo 20 del d.lgs l39/2006, per procedere alla segnalazione di ipotesi reato all’autorità. Sotto il profilo amministrativo, la validità della attestazione avrà in ogni caso durata fino alla naturale scadenza, quinquennale o a seconda dei casi decennale, della originaria presentazione della SCIA o autorizzazione previgente.
Nel caso invece venga presentata una nuova segnalazione certificata di inizio di attività in luogo dell’attestazione periodica tardiva, tale segnalazione presuppone il mancato esercizio dell’attività allo scadere del termine originario di validità e, pertanto, la non assoggettabilità della stessa agli obblighi di cui all’art 5 del DPR 151/2011.
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