
Spesso ci si chiede quale sia il rischio di incendio sul luogo di lavoro. Questo rischio è legato non solo al tipo di attività svolto e ai materiali immagazzinati e manipolati, ma anche alle attrezzature presenti, agli arredi, alle caratteristiche costruttive e ai materiali di rivestimento utilizzati.
È sufficiente conoscere come avviene il processo di combustione per comprendere come quasi ogni luogo di lavoro presenti potenzialmente un pericolo di incendio. Nell’ambiente lavorativo è probabile che materiali, attrezzature e attività lavorative forniscano gli elementi necessari per la combustione.
Ma per capire per ogni specifico luogo di lavoro (ad esempio un albergo, un ristorante, una fabbrica ecc.) “con quale probabilità quest’evento critico si possa verificare, quali danni possa cagionare, e come poterlo prevenire e fronteggiare, deve essere sviluppata la valutazione del rischio d’incendio”.
Di seguito illustrerò come abitualmente si procede nel classificare i luoghi di lavoro per rischio di incendio:
ATTIVITA’ A RISCHIO DI INCENDIO BASSO
– tutte le attività non classificabili a medio ed elevato rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo focolai e dove non sussistono probabilità di propagazione di fiamme.
ATTIVITA’ A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO
– luoghi di lavoro compresi nell’allegato I al DPR 151/2011 con esclusione delle attività considerate a rischio elevato
– cantieri temporanei e mobili dove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto
ATTIVITA’ A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO
– industrie e depositi di cui agli art. 4 e 6 del DPR 175/88 e successive modifiche ed integrazioni
– fabbriche e depositi di esplosivi
– centrali termoelettriche
– impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili
– impianti e laboratori nucleari
– depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20000 mq
– attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10000 mq
– scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane
– alberghi con oltre 200 posti letto
– ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani
– scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti
– uffici con oltre 1000 dipendenti
– cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m
– cantieri temporanei o mobili dove si impiegano esplosivi



